I crediti per vari motivi inesigibili e che pertanto non si riescono a recuperare, concorrono ugualmente a formare il reddito imponibile; ne consegue pertanto il diritto ma anche il dovere per l’ imprenditore di provvedere all’ eliminazione di tali poste dal bilancio potendo ottenerne da un lato i benefici fiscali ed economici stabiliti dalla legge e dall’ altro ottemperando al dettato normativo in tema di veridicità e trasparenza del bilancio d’ esercizio.
La tecnica della CESSIONE PRO SOLUTO dei CREDITI “INESIGIBILI” è sicuramente lo strumento più efficace per ottenere tale risultato e la vigente normativa stabilisce peraltro con precisione le modalità con cui l’operazione deve essere effettuata. Lo strumento della cessione pro soluto viene efficacemente utilizzato quando si verificano contemporaneamente l’esistenza di un utile d’esercizio e di crediti praticamente inesigibili in bilancio.
I vantaggi sono di carattere fiscale, economico e giuridico:
• La possibilità di anticipare, dal punto di vista fiscale, il momento della certezza e definitività della perdita per la parte di credito non incassata.In tal modo non è più necessario attendere che la perdita sul credito diventi “certa” in altri modi, quali ad esempio l’apertura di una procedura concorsuale (fallimento, etc.).
• Il risparmio dei costi di gestione del credito “incagliato” o “in sofferenza” per quanto attiene alle procedure di recupero giudiziali (rispetto alle quali la tecnica della cessione pro soluto presenta gli indubbi vantaggi legati all’ammontare predefinito dei costi unitamente alla immediatezza della procedura).
• Il beneficio di avere un bilancio pulito e trasparente secondo precise disposizioni di legge (Codice Civile artt. 2423 – 2426; direttive CEE n. 86 – 117, recepite con D.Lgs. n. 127/92).
• L’operazione di CESSIONE PRO SOLUTO dei crediti avviene con l’osservanza specifica
dei seguenti riferimenti normativi:
5 Codice Civile, artt. 1260-1267: per la disciplina generale.
6 Legge n. 52, 21/02/91: per la disciplina della cessione dei crediti d’impresa;
7 D.LGS. 385 del 01/09/93: per l’identificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni di acquisto dei crediti;
8 D.P.R. 917/86: per gli aspetti fiscali;
contemperando il dato normativo con i più recenti orientamenti giurisprudenziali.
• definitività della perdita per la parte di credito non incassata. In tal modo non è più necessario attendere che la perdita sul credito diventi “certa” in altri modi, quali ad esempio l’apertura di una procedura concorsuale (fallimento, etc.).